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La riqualificazione degli stabilimenti balneari a Pisa e in Toscana.

Si indicano di seguito le normative che regolano la riqualificazione degli stabilimenti balneari, studiate per incentivare il turismo lungo le coste toscane.

Prima di iniziare i lavori presso gli stabilimenti balneari, occorre fare riferimento alle norme presenti sul relativo protocollo di intesa concordato con le amministrazioni comunali, necessario a fissare i requisiti igienico-edilizi, strutturali, funzionali e di sicurezza degli stabilimenti per i quali siano stati  presentati i progetti di riqualificazione.

In particolare, si riportano degli stralci del provvedimento di tutela del litorale pisano, come esemplificazione delle attività richieste agli stabilimenti balneari che debbano mettersi in regola con le più recenti normative in merito.

Ambito di applicazione e definizioni.
Il presente provvedimento disciplina le modalità di esercizio dell’attività di stabilimento balneare e delle attività a questa complementari per gli impianti per i quali siano stati  presentati i progetti di riqualificazionedel vigente Piano di Gestione del Parco di San Rossore Migliarino o che risultino ricompresi nell’area interessata dal progetto di sistemazione del lungomare, per le stagioni balneari 2005, 2006, 2007 e 2008.

In ogni caso, le norme di cui al presente provvedimento cessano di trovare applicazione alle attività di stabilimento balneare per le quali siano stati realizzati o che realizzino, durante il periodo di efficacia del presente provvedimento, i lavori di riqualificazione assentiti dall’Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento cessa di trovare applicazione, altresì, nei confronti degli stabilimenti balneari i cui progetti di riqualificazione non siano approvati entro l’anno 2006.
Il presente provvedimento fissa, inoltre, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle spiagge attrezzate.

Il presente provvedimento stabilisce, inoltre, il numero e le modalità di svolgimento dell’attività di giochi leciti all’interno degli stabilimenti balneari. Ai fini del presente provvedimento, per stabilimenti balneari si intendono  le strutture poste sulle riva del mare attrezzate per la balneazione, con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. Per spiagge attrezzate si intendono le porzioni di arenile attrezzate per la balneazione con servizi igienici, docce, ufficio del gestore e pronto soccorso, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 22 del Regolamento per la gestione del demanio marittimo e dell’art. 73bis del Piano di Gestione del Parco di San Rossore Migliarino.



Requisiti generali dell’attività di stabilimento balneare.

1. Attività di stabilimento balneare
L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare è soggetto al possesso dei requisiti  di cui all’art. 44 del DPGR n. 18R/2001. Fermo quanto disposto dal comma 1, ogni stabilimento balneare deve essere comunque dotato obbligatoriamente delle seguenti attrezzature minime:

- 3 cabine, di cui almeno una per disabili.
- 2 servizi igienici, distinti per sesso.
- 1 servizio igienico per disabili.
- Ufficio per il gestore e pronto soccorso.



2. Servizi igienici.
Servizi igienici a servizio dell’attività di stabilimento balneare. Per servizio igienico si intende un locale dotato di acqua corrente, WC e lavabo, dotati di porta chiudibile dall’interno. 

3. Impianti.
Tutti gli impianti (elettrici e di messa a terra, deposito e distribuzione dei combustibili liquidi e gassosi, termici, ecc) presenti nell’insediamento devono essere conformi ed in possesso della documentazione prevista dalle vigenti normative in materia (dichiarazioni di conformità comprensive dei dovuti allegati obbligatori del caso, verifiche periodiche, ecc). I locali all’interno dei quali si trovano  installati impianti e/o apparecchi alimentati a combustibili gassosi con potenzialità complessiva maggiore a 35kW devono essere conformi alle regole tecniche di prevenzione incendi previste dal D.M. 12 aprile 1996.

4. Scarichi.
La raccolta e lo smaltimento delle acque reflue devono avvenire mediante allacciamento alla pubblica fognatura. Qualora la zona non sia servita da pubblica fognatura, le acque reflue

5. Acqua potabile.
Gli stabilimenti devono essere dotati di acqua potabile, prioritariamente proveniente da pubblico acquedotto.

6. Prevenzione incendi.
Ove, all’interno dello stabilimento balneare, vengano esercitate attività o siano presenti impianti ricompresi nell’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. Interno 16 febbraio 1982, è fatto obbligo agli interessati di acquisire il previsto Certificato di Prevenzione Incendi in base alle normative attualmente vigenti in materia.

 
 
 
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